diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3619 del 28/10/1975 (Rv. 377813 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377813-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

L'ammissione delle prove e rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, la cui pronuncia si sottrae a censura in Sede di legittimita se sorretta da congrua ed adeguata motivazione, da cui emergano le ragioni del provvedimento adottato, (che possono consistere anche nella certezza piena e sicura, raggiunta, dal giudice stesso, in ordine all'insussistenza del fatto dedotto) in base alle quali appare superfluo l'esperimento di quei mezzi istruttori, perche irrilevanti ai fini della decisione. (V 87/74, mass n 367624).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)