Sez. 3, Sentenza n. 4020 del 05/11/1976 (Rv. 382681 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OSSERVANZA - OBBLIGO - PRESUPPOSTI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OSSERVANZA - OBBLIGO - PRESUPPOSTI.*
L'Obbligo di osservare una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, previsto dall'art 107 primo comma del codice stradale, presuppone la normale marcia dei veicoli, e non opera, pertanto, quando la posizione dei medesimi derivi da fatti anormali ed imprevedibili. (nella specie, un motociclista, nell'eseguire manovra di conversione a sinistra, era venuto a collisione con un automezzo proveniente in senso contrario, e quindi, sbalzato sulla mezzeria destra, era stato investito da sopraggiungente autovettura. La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la configurabilita di un'inosservanza della distanza di sicurezza a carico del conducente della predetta autovettura). (V 1434/72, mass n 358043).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)