Sez. 3, Sentenza n. 2298 del 29/10/1965 (Rv. 314330 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - COABITAZIONE - DI FAMILIARI.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - COABITAZIONE - DI FAMILIARI.*
La coabitazione di persone Unite da vincoli di sangue, non tenute per legge a vivere sotto lo stesso tetto, anche quando non trovi riscontro in un rapporto di ospitalita, costituisce di per se uno stato di urgente ed improrogabile necessita, che abilita il locatore ad opporsi alla proroga legale, anche quando la coabitazione sia volontaria e preesista alla Costituzione del rapporto locatizio. (Conf. 1840/61).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)