Sez. L, Sentenza n. 20428 del 18/10/2004 (Rv. 577758 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ. - Presupposti - Riferimento all'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado riformata in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
La decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., è inammissibile qualora siano necessari accertamenti di fatto, per i quali non sia possibile fare riferimento alla sentenza di primo grado, in quanto questa risulti irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma disposta dalla sentenza di secondo grado, non potendo essa ritenersi ripristinata per effetto della cassazione della sentenza di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)