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Sez. 2, Sentenza n. 2245 del 09/05/1978 (Rv. 391641 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - RILASCIO DI UNA QUIETANZA A SALDO - INTERESSI - PRESUNZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - REMISSIONE DEL DEBITO RELATIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391641-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - RILASCIO DI UNA QUIETANZA A SALDO - INTERESSI - PRESUNZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - REMISSIONE DEL DEBITO RELATIVO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il rilascio di una quietanza "a saldo", mentre comporta a termini dell'art 1199 cod civ la presunzione iuris tantum di pagamento anche degli interessi, non importa la remissione del relativo debito quando il creditore neghi tale portata liberatoria, giacche la remissione di un debito deve sempre risalire ad una manifestazione di volonta del creditore incompatibile con l'intenzione di conservare il proprio diritto, e l'indicazione "a saldo", che di per se non denota una transazione e neppure una rinuncia, non puo determinare il superamento dei limiti di efficacia probatoria della quietanza, cioe dell'avvenuto pagamento di una certa somma per un certo titolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)