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Sez. 1, Sentenza n. 3280 del 07/04/1994 (Rv. 486065 - 01)

Tributi (in generale) - Condono fiscale | Quietanza "a saldo" - Rilascio in applicazione del D.L. n. 660 del 1973 - Importo - Erronea indicazione - Nuova liquidazione della imposta - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486065-01

Tributi (in generale) - Condono fiscale

Il rilascio da parte della Amministrazione delle Finanze di una quietanza " a saldo" in applicazione del D.L. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823, sul condono fiscale, qualora l'importo indicato sia frutto di un errore, non preclude alla amministrazione stessa di procedere ad una nuova liquidazione della imposta, per correttamente applicare la normativa sul condono, anche alla luce dei criteri di imputazione dei pagamenti fissati nell'art. 1193 cod. civ., atteso che, a norma dell'art. 11 del citato D.L. n. 660 del 1973, l'ufficio delle imposte può sempre modificare le definizioni (ossia le determinazioni d'imposta) effettuate in applicazione delle norme sul condono fiscale, quando siano state conseguenza di errore materiale o di violazione della normativa stessa, e che la quietanza, anche se rilasciata " a saldo", costituisce un mero atto ricognitivo, che comporta la presunzione "juris tantum" di pagamento anche degli interessi, ma non impedisce la prova contraria, né implica di per sè la remissione degli altri debiti e in particolare degli interessi, quando il creditore neghi tale efficacia liberatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1199, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)