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Sez. 2, Sentenza n. 634 del 26/02/1969 (Rv. 338869 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE DEL NUOVO TITOLARE PER I CREDITI DI LAVORO RELATIVI ALLA PRECEDENTE GESTIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338869-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE DEL NUOVO TITOLARE PER I CREDITI DI LAVORO RELATIVI ALLA PRECEDENTE GESTIONE.*

Nel rapporto di lavoro, il mutamento del datore di lavoro non e idoneo da solo a produrre l'Estinzione del preesistente rapporto, quando rimangono inalterate l'attivita obiettiva svolta e le finalita perseguite. Ogni sostituzione nella titolarita della azienda determina la situazione debitoria del nuovo titolare per i crediti di lavoro, che si riannodano alla precedente gestione. (V. 1051-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)