Sez. 2, Sentenza n. 634 del 26/02/1969 (Rv. 338869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE DEL NUOVO TITOLARE PER I CREDITI DI LAVORO RELATIVI ALLA PRECEDENTE GESTIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE DEL NUOVO TITOLARE PER I CREDITI DI LAVORO RELATIVI ALLA PRECEDENTE GESTIONE.*
Nel rapporto di lavoro, il mutamento del datore di lavoro non e idoneo da solo a produrre l'Estinzione del preesistente rapporto, quando rimangono inalterate l'attivita obiettiva svolta e le finalita perseguite. Ogni sostituzione nella titolarita della azienda determina la situazione debitoria del nuovo titolare per i crediti di lavoro, che si riannodano alla precedente gestione. (V. 1051-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)