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Sez. U, Sentenza n. 9197 del 06/09/1990 (Rv. 469193 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE - (DECADENZA) - SOCCOMBENZA IN PRIMO GRADO SULLA SOLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - RIPROSPETTAZIONE IN APPELLO DELLA MEDESIMA QUESTIONE - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - INSUSSISTENZA - RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469193-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE - (DECADENZA) - SOCCOMBENZA IN PRIMO GRADO SULLA SOLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - RIPROSPETTAZIONE IN APPELLO DELLA MEDESIMA QUESTIONE - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - INSUSSISTENZA - RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*

La parte che in primo grado sia rimasta vittoriosa nel merito ma soccombente sulla questione di giurisdizione, espressamente decisa in senso ad essa sfavorevole, non ha l'Onere, se intende riprospettare la questione al giudice di appello, di proporre appello incidentale, ma è tenuta a riproporla ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., restando, in Mancanza di ciò, precluso nel giudizio di secondo grado, nonché nella successiva fase di legittimità, il riesame della questione predetta, atteso che il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo, delle questioni di giurisdizione deve armonizzarsi con il sistema delle preclusioni poste a salvaguardia dell'ordinato svolgimento del processo stesso. (V 4241/82, mass n 422213; (V 832/82, mass n 418652).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)