Sez. 4, Sentenza n. 9931 del 09/09/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170866 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA - AVVERSO GIURIDICA IMPOSSIBILITÀ DI FAR RICORSO AL GIUDICE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELLA PRETESA - AVVERSO GIURIDICA IMPOSSIBILITÀ DI FAR RICORSO AL GIUDICE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'Esercizio arbitrario delle proprie ragioni si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice e l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente (anche se non sia azionabile o sia infondata; consegue che resta escluso il detto reato di ragion fattasi, quando trattasi di una pretesa illegittima o sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice; in tal caso l'opinato diritto non è altro che un pretesto per mascherare altre finalità che hanno determinata la violenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)