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Sez. 3, Sentenza n. 43273 del 07/07/2023 Cc. (dep. 25/10/2023) Rv. 285288 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Applicabilità del disposto di cui all'art. 322-ter cod. pen. - Sussistenza - Conseguenze - Bilanciamento di circostanze in termini di prevalenza di quelle attenuanti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285288-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.

Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 com. 2, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 com. 1, Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 640 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)