Sez. 2, Sentenza n. 31229 del 26/06/2014 Cc. (dep. 16/07/2014) Rv. 260368 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Confisca obbligatoria per equivalente ex art. 640 quater cod. pen. - Art. 322 ter cod. pen. - Modifica introdotta con la legge n. 190 del 2012 - Carattere innovativo rispetto all'ambito applicativo dell'art. 640 quater cod. pen. - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di confisca per equivalente, le modifiche introdotte con la legge n. 190 del 2012 non hanno carattere innovativo rispetto al coordinato disposto dall'art. 640 quater cod. pen. con l'art. 322 ter cod. pen., in quanto, anche prima della novella, la misura ablatoria disposta per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. poteva avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente adottato un provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012). (Conf. sent. n. 33872 del 2014 non mass.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 com. 1, Cod. Pen. art. 322 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter n. 1, Cod. Pen. art. 640 bis, Cod. Pen. art. 640 quater, Legge 27/12/2000 num. 300 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)