Sez. L, Sentenza n. 451 del 23/01/1986 (Rv. 444054 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - PERMANENZA DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - NOZIONE - IRREVERSIBILITÀ DELLO STATO MORBOSO - DIFFERENZE - IPOTIZZABILITÀ DI UN MIGLIORAMENTO O DI UNA GUARIGIONE PER EFFETTO DI SUCCESSIVE CURE MEDICHE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILI) - PERMANENZA DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - NOZIONE - IRREVERSIBILITÀ DELLO STATO MORBOSO - DIFFERENZE - IPOTIZZABILITÀ DI UN MIGLIORAMENTO O DI UNA GUARIGIONE PER EFFETTO DI SUCCESSIVE CURE MEDICHE - IRRILEVANZA.*
In materia di pensione di Invalidità, il concetto della permanenza della riduzione della capacità di guadagno e cioè del requisito cui fa riferimento l'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, non deve essere confuso con il concetto della irreversibilità dello stato morboso, ma è sufficiente, per ritenere sussistente il detto requisito, invece, che la condizione d'Invalidità sia riferibile ad una o più infermità di durata incerta e indeterminata, e, comunque, non breve, non bastando a farlo escludere la mera ipotizzabilità di un miglioramento o di una guarigione per effetto di successive cure mediche. (V 5423/84, mass n 437120; (V 5472/81, mass n 416189).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)