diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5423 del 25/10/1984 (Rv. 437120 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILE) - IPOTETICA RIDUZIONE DELL'INVALIDITÀ IN CONSEGUENZA DI SUCCESSIVE CURE MEDICHE O PROTESI - PERMANENZA DELL'INFERMITÀ - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437120-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PERMANENZA (INFERMITÀ GUARIBILE) - IPOTETICA RIDUZIONE DELL'INVALIDITÀ IN CONSEGUENZA DI SUCCESSIVE CURE MEDICHE O PROTESI - PERMANENZA DELL'INFERMITÀ - PERSISTENZA - LIMITI.*

Il carattere di permanenza dell'infermità, che determina lo stato invalidante, non viene meno per l'ipotetica riduzione della Invalidità in conseguenza di successive cure mediche o protesi, in quanto tali mezzi sono rilevanti allorché sono già in atto, o di pronta e certa applicazione e di sicuro effetto, e non quando l'utilizzazione degli stessi non è ancora avvenuta ed è di risultato incerto. (Conf 5472/81, mass n 416189).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)