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Sez. 1, Sentenza n. 4866 del 15/07/1983 (Rv. 429755 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX D.L. N. 660 DEL 1973, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 823 DEL 1973 - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - IPOTESI DISTINTE - SECONDO CHE SIA STATO NOTIFICATO O MENO L'ATTO DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1983-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429755-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX D.L. N. 660 DEL 1973, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 823 DEL 1973 - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - IPOTESI DISTINTE - SECONDO CHE SIA STATO NOTIFICATO O MENO L'ATTO DI ACCERTAMENTO.*

In tema di cosiddetto condono tributario, secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, l'art. 3 quarto comma di detto decreto, ove prevede la Determinazione dell'imponibile al netto delle detrazioni contemplate dall'art. 8 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, con riguardo ai nuovi investimenti effettuati nel periodo oggetto di definizione, si riferisce esclusivamente al caso considerato dal precedente primo comma, e, cioè, a quello in cui non sia stato ancora notificato l'atto di accertamento, mentre, ove tale notifica sia stata effettuata, sicché la Determinazione dell'imponibile resti soggetta alle Disposizioni dell'art. 2 lett. A) dello stesso decreto, non sono invocabili le indicate detrazioni.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 8, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)