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Sez. 1, Sentenza n. 6130 del 06/12/1985 (Rv. 443269 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - PERDITE PER NUOVI INVESTIMENTI INDUSTRIALI - DETRAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443269-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - PERDITE PER NUOVI INVESTIMENTI INDUSTRIALI - DETRAZIONE - CONDIZIONI.*

Nella Determinazione dell'imponibile, a seguito di presentazione di domanda di "condono" tributario secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), possono essere detratte le perdite per nuovi investimenti industriali, a norma dell'art. 8 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089), solo quando non sia stato ancora notificato l'atto di accertamento (quarto comma dell'art. 3 del citato decreto n. 660 del 1973, in relazione al primo comma), e tali perdite inoltre si riferiscano agli anni per i quali è chiesta la definizione in via amministrativa, restando conseguentemente esclusa la possibilità di compensare perdite di esercizi precedenti (art. 112 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645). (V 2045/84, mass n 434110; (V 4866/83, mass n 429755).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 112, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 8, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)