diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987 (Rv. 456399 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE - CREDITI DEL FALLITO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAGLI ORGANI FALLIMENTARI - DEDUZIONE DI UN PROPRIO CREDITO DA PARTE DEL CONVENUTO - COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456399-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE - CREDITI DEL FALLITO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAGLI ORGANI FALLIMENTARI - DEDUZIONE DI UN PROPRIO CREDITO DA PARTE DEL CONVENUTO - COMPETENZA.*

Nella controversia promossa dagli organi fallimentari, in Sede ordinaria, per far valere un credito del fallito, la circostanza che il convenuto deduca a sua volta un proprio credito non esclude la Competenza del giudice adito, in favore di quella del tribunale fallimentare, né implica una questione di rito, per il caso in cui detto giudice adito sia lo stesso tribunale (ancorché in diversa Sezione), nel senso d'imporre le forme previste per l'accertamento del passivo in Sede concorsuale, qualora la deduzione si traduca in una mera eccezione, non in una domanda riconvenzionale, e non comporta partecipazione al concorso dei creditori né incida, quindi, sulla Determinazione del passivo fallimentare. (V 3878/79, mass n 400342).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)