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Sez. U, Sentenza n. 3878 del 06/07/1979 (Rv. 400342 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL CURATORE PER IL RECUPERO DI UN CREDITO CONTRATTUALE DEL FALLITO - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE DA PARTE DEL CONVENUTO PER L'ACCERTAMENTO DI UN PROPRIO CREDITO NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO - DEVOLUZIONE DI ENTRAMBE LE PRETESE ALLA SEDE CONCORSUALE DI ACCERTAMENTO E VERIFICAZIONE DELLO STATO PASSIVO - CONCLUSIONE DI TALE PROCEDIMENTO CON L'ACCERTAMENTO DI UN SALDO ATTIVO A FAVORE DEL FALLITO - ONERE DEL CURATORE.*
Stato
decisa il 1979-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400342-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL CURATORE PER IL RECUPERO DI UN CREDITO CONTRATTUALE DEL FALLITO - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE DA PARTE DEL CONVENUTO PER L'ACCERTAMENTO DI UN PROPRIO CREDITO NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO - DEVOLUZIONE DI ENTRAMBE LE PRETESE ALLA SEDE CONCORSUALE DI ACCERTAMENTO E VERIFICAZIONE DELLO STATO PASSIVO - CONCLUSIONE DI TALE PROCEDIMENTO CON L'ACCERTAMENTO DI UN SALDO ATTIVO A FAVORE DEL FALLITO - ONERE DEL CURATORE.*

Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto, invocando contrapposte ragioni derivanti dal medesimo contratto, proponga domanda riconvenzionale, diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, ai fini del concorso fallimentare entrambe le pretese, inscindibilmente devolute alla cognizione di un unico giudice (art 36 cod proc civ), vanno trasferite, su iniziativa spettante tanto all'una che all'altra parte, nella Sede concorsuale del procedimento di accertamento e verificazione dello stato passivo, tenuto conto che solo in tale Sede, secondo i principi fissati dall'art 52 della legge fallimentare, e ammissibile la Costituzione di un titolo creditorio nei confronti della massa. Peraltro, se l'indicato procedimento si concluda con l'evidenziare un saldo attivo a favore del fallito, e, quindi, con il rigetto della domanda di ammissione al passivo contenuta in quella riconvenzionale, resta Onere del curatore di agire in Sede ordinaria per conseguire l'accertamento del relativo credito e la condanna della controparte al pagamento. (V 723/78, mass n 390066; (V 374/67, mass n 326277).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)