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Sez. 2, Sentenza n. 90 del 20/01/1967 Ud. (dep. 01/04/1967) Rv. 103924 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE LIEVE - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103924-01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE LIEVE - CRITERI DI APPLICAZIONE.*

In tema di reato continuato, il danno da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen non e gia quello complessivo cagionato dalle singole azioni od omissioni, ma soltanto quello del reato che viene assunto come il piu grave per la Determinazione della pena base. (V 103334, anno 1967, 102430, anno 1966. Per il riferimento alla sola violazione piu grave, ai fini dell'applicabilita delle attenuanti in generè 103254, anno 1967, 101852, 102859, anno 1966, e, per altre specifiche attenuanti, 103903, anno 1967, 102856, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)