Sez. 2, Sentenza n. 119 del 23/01/1968 Ud. (dep. 23/04/1968) Rv. 107660 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA -VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA -VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
In tema di reato continuato la entita del danno, ai fini dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art 62 n 4 cp deve essere valutata con riferimento al pregiudizio derivante da ciascuna violazione e non a quello complessivo, in quanto la unificazione di cui all'art. 81 cpv cp diretta ad ovviare il rigore del cumulo delle pene, lascia integra l'autonomia e la struttura dei singoli reati. (Conf. 103924, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)