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Sez. 2, Sentenza n. 119 del 23/01/1968 Ud. (dep. 23/04/1968) Rv. 107660 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA -VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1968-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107660-01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE -ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA -VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*

In tema di reato continuato la entita del danno, ai fini dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art 62 n 4 cp deve essere valutata con riferimento al pregiudizio derivante da ciascuna violazione e non a quello complessivo, in quanto la unificazione di cui all'art. 81 cpv cp diretta ad ovviare il rigore del cumulo delle pene, lascia integra l'autonomia e la struttura dei singoli reati. (Conf. 103924, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)