Sez. 3, Sentenza n. 11914 del 10/06/2016 (Rv. 640533 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE | Mancata attivazione di utenza telefonica con procedura di migrazione unilaterale - Provvedimenti autoritativi di interdizione alla esecuzione - Idoneità ad integrare il "factum principis" - Condizioni - Fattispecie.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE
La mancata attivazione del servizio telefonico da parte di un'impresa esercente servizi di telefonia (nella specie, a seguito di distacco dal vecchio gestore nell'ambito di procedura di migrazione unilaterale) integra inadempimento contrattuale, senza che rilevi, quale giustificazione, la sopravvenuta delibera interdittiva dell'AGCOM a non procedere con tali modalità al rientro dei clienti in precedenza abbonati presso altri gestori ove tale provvedimento dell'autorità sia stato colposamente provocato dall'impresa e fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza (nella specie, a fronte dei reiterati solleciti a non porre in essere procedure di rientro gestite autonomamente dall'impresa, in contrasto con la normativa vigente e comunque a concludere le negoziazioni in atto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1375, Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2 com. 20 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)