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Sez. 3, Sentenza n. 21973 del 19/10/2007 (Rv. 599781 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Esclusione della responsabilità - "Factum principis" - Requisiti - Atto amministrativo illegittimo - Concorso colposo del debitore nella sua causazione ovvero mancata attivazione del debitore per ottenerne la revoca o l'annullamento - Sussistenza della non imputabilità dell'inadempimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599781-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In relazione all'atto dell'autorità che costituisca impedimento della prestazione contrattuale, incidendo su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione - cosiddetta "factum principis" - deve escludersi, nel caso in cui si tratti di atto amministrativo illegittimo, che esso possa determinare l'esonero da responsabilità del debitore ove costui vi abbia dato causa colposamente e, segnatamente, non si sia diligentemente attivato in modo adeguato per ottenerne la revoca o l'annullamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)