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Sez. 5 - , Sentenza n. 18521 del 13/01/2020 Ud. (dep. 18/06/2020) Rv. 279046 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Consulente tecnico del pubblico ministero - Predisposizione di elaborati ideologicamente falsi – Falso ideologico ex art. 479, comma primo, cod. pen. – Configurabilità - Falsa perizia ex art. 373 cod. pen. – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279046-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all'art. 479, primo comma, cod. pen., dovendosi, invece, escludere la configurabilità del delitto di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) dal momento che il predetto consulente non è equiparabile, nell'attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice. (In motivazione, la Corte ha, altresì, dichiarato manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. relativamente all'applicazione al consulente tecnico dell'art. 479 cod. pen. piuttosto che dell'art. 373 cod. pen., configurabile nei confronti del perito, escludendo qualsiasi disparità di trattamento sia perché i due reati sono puniti con la medesima pena edittale nel massimo sia perché le due figure di esperti, nel codice di rito, hanno ruoli e funzioni non equiparabili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 373, Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)