Sez. 2, Sentenza n. 17928 del 23/08/2007 (Rv. 599366 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO | Sottotetto - Proprietà comune - Prova contraria - Titolo d'acquisto - Necessità - Riferimento a regolamento di condominio o a tabelle millesimali - Insufficienza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO
La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 cod. civ., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune. Da ciò consegue che chi voglia vincere tale presunzione ha l'onere di fornire la prova della proprietà esclusiva, non potendo essere determinanti, a questo proposito, né le risultanze dell'eventuale regolamento di condominio, né l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali, come proprietà esclusiva del singolo condomino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)