Sez. 1, Sentenza n. 3508 del 25/10/1968 (Rv. 336663 - 01)
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE)- DECADENZA-PER MANCATA ATTUAZIONE-ART.5 DELLA CONVENZIONE DI UNIONE DI PARIGI-ABROGAZIONE DELL'ART 54 DEL RD N 1127 DEL 1939-ESCLUSIONE.*
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE)- DECADENZA-PER MANCATA ATTUAZIONE-ART.5 DELLA CONVENZIONE DI UNIONE DI PARIGI-ABROGAZIONE DELL'ART 54 DEL RD N 1127 DEL 1939-ESCLUSIONE.*
L'art 54 del RD 29 giugno 1939 n 1127, sui brevetti per invenzioni industriali,(secondo il quale il brevetto per invenzione industriale decade se l'invenzione non e stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione, o se, dopo tale triennio, l'attuazione e stata sospesa per tre anni) non e stato abrogato o modificato dall'art. 5 della convenzione di Unione di Parigi nel testo di Londra, dichiarata esecutiva in Italia con legge 15 dicembre 1954 n. 1322, e pertanto deve trovare applicazione in tutte le sue previsioni ed in tutto il suo rigore anche nei rapporti fra i cittadini dei paesi unionisti. La citata norma della convenzione si limita a dare al legislatore nazionale la direttiva vincolante che la Azione di decadenza non puo essere ammessa se non dopo decorsi due anni dalla concessione della licenza obbligatoria. (conforme alla sentenza n.3507-68, massima n.336661).*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 54, Legge 15/12/1954 num. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)