Sez. 1, Sentenza n. 2070 del 22/06/1972 (Rv. 359268 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - PER MANCATA ATTUAZIONE - ABROGAZIONE A SEGUITO DELLA CONVENZIONE DI UNIONE DI PARIGI (LEGGE N 1322 DEL 1954) - ESCLUSIONE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - PER MANCATA ATTUAZIONE - ABROGAZIONE A SEGUITO DELLA CONVENZIONE DI UNIONE DI PARIGI (LEGGE N 1322 DEL 1954) - ESCLUSIONE.*
L'art 54 del RDL 29 giugno 1939, n 1127, sui brevetti per invenzioni industriali - secondo cui il brevetto decade se l'invenzione non e stata attuata entro tre anni dalla concessione o se, dopo tale triennio, l'attuazione e stata sospesa per tre anni - non e stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1954 n 1322 che ha reso esecutiva la convenzione di Unione di Parigi, nel testo di Londra. Infatti, l'art 5- a di detta convenzione, limitandosi ad impartire al legislatore nazionale la direttiva vincolante che la decadenza deve essere disciplinata come una misura ulteriore rispetto a quella della licenza obbligatoria e che la relativa Azione non puo essere promossa se non dopo il decorso di due anni dalla concessione di detta licenza, lungi da presentarsi come un complesso di norme suscettibile, sia pure in parte, di immediata esecuzione a seguito della legge di ratifica, postulava, per la sua applicabilita un ulteriore successivo provvedimento legislativo di carattere complementare e di attuazione. (Conf 3508'68, mass n 336663; 3507'68, mass n 336661).*
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1954 num. 1322, Legge 26/02/1968 num. 849 art. 54, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)