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Sez. 1, Sentenza n. 1442 del 05/03/1996 Cc. (dep. 10/04/1996) Rv. 204305 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore | Rilevanza - È circoscritta al dibattimento pubblico - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204305-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore

La rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore è circoscritta alla fase dibattimentale, in quanto solo per essa è stata prevista dal legislatore, che non ha riprodotto analoga norma per altre fasi procedimentali, relativamente alle quali deve trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui, ove sia richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia non compaia, il giudice provvede senz'altro a designare altro difensore. (Fattispecie relativa a procedimento di prevenzione, nel quale l'impedimento del difensore di fiducia era rappresentato dalla sua adesione all'astensione dalle udienze deliberata dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Avvocati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)