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Sez. 2, Sentenza n. 3795 del 03/02/1997 Ud. (dep. 23/04/1997) Rv. 207558 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Adesione allo sciopero di categoria - Legittimo impedimento - Configurabilità - Dovere del giudice di comparare comunque l'interesse difensivo e quello pubblico - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207558-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Se l'astensione dalle udienze in adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni della categoria professionale rientra tra le cause di legittimo impedimento del difensore, il giudice è sempre tenuto tuttavia ad operare un bilanciamento fra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico alla immediata trattazione del processo, e deve affermare la prevalenza dell'uno o dell'altro tenendo conto delle situazioni contingenti, quali l'esistenza di imminenti cause estintive, l'esaurimento prossimo dei termini di fase della custodia cautelare e simili. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che aveva negato il rinvio del dibattimento riconoscendo la prevalenza all'interesse statuale ad evitare la prescrizione del reato su quello del difensore a partecipare allo sciopero di categoria

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)