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Sez. 1, Sentenza n. 574 del 18/03/1982 Ud. (dep. 13/05/1982) Rv. 153649 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153649-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CONDIZIONE.*

Il principio della intangibilità del giudicato di un provvedimento applicativo di misura di sicurezza è subordinato alla condizione "rebus sic stantibus". Ne deriva che la revoca o la modifica del provvedimento possono essere disposte, ove l'interessato ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, qualora sia cessata o mutata la causa che lo determinò.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)