Sez. 1, Sentenza n. 574 del 18/03/1982 Ud. (dep. 13/05/1982) Rv. 153649 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CONDIZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - CONDIZIONE.*
Il principio della intangibilità del giudicato di un provvedimento applicativo di misura di sicurezza è subordinato alla condizione "rebus sic stantibus". Ne deriva che la revoca o la modifica del provvedimento possono essere disposte, ove l'interessato ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, qualora sia cessata o mutata la causa che lo determinò.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)