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Sez. 2, Sentenza n. 1177 del 23/05/1962 (Rv. 251933 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - SPECIALITA E INDIVISIBILITA - ISCRIZIONE PER CREDITO PECUNIARIO QUANTITATIVAMENTE DETERMINATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1962-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251933-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - SPECIALITA E INDIVISIBILITA - ISCRIZIONE PER CREDITO PECUNIARIO QUANTITATIVAMENTE DETERMINATO - NECESSITA.*

L'ipoteca non puo iscriversi che per un debito di denaro e questo, a sua volta, dev'essere quantitativamente determinato, in applicazione generale del principio della specialita della garanzia reale, posto a tutela della circolazione dei beni e della diffusione del credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)