Sez. 2, Sentenza n. 1177 del 23/05/1962 (Rv. 251933 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - SPECIALITA E INDIVISIBILITA - ISCRIZIONE PER CREDITO PECUNIARIO QUANTITATIVAMENTE DETERMINATO - NECESSITA.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - SPECIALITA E INDIVISIBILITA - ISCRIZIONE PER CREDITO PECUNIARIO QUANTITATIVAMENTE DETERMINATO - NECESSITA.*
L'ipoteca non puo iscriversi che per un debito di denaro e questo, a sua volta, dev'essere quantitativamente determinato, in applicazione generale del principio della specialita della garanzia reale, posto a tutela della circolazione dei beni e della diffusione del credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2809
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)