Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 18/02/2015 (Rv. 634352 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE | Titolo legittimante l'iscrizione ipotecaria - Esistenza ed individuabilità del credito - Necessità - Limiti - Riconoscimento del debito da parte del concedente - Sufficienza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE
In tema di iscrizione ipotecaria, il principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a dare contezza dell'esistenza e dell'individuabilità del credito garantito, trovando il suo fondamento nell'impossibilità di costituire un'ipoteca per debiti non attuali, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2852 cod. civ. per i crediti condizionali o per quelli che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già esistente da colui che concede la garanzia, e rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e la individuabilità del credito stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2809, Cod. Civ. art. 2841, Cod. Civ. art. 2852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)