Sez. 6, Sentenza n. 149 del 30/10/2025 Ud. (dep. 05/01/2026) Rv. 289120-01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Non occasionalità della condotta - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, non coincide con la mera sussistenza di almeno un precedente specifico, potendo essere desunto anche da elementi fattuali indicativi della reiterazione dell'attività illecita. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la non occasionalità della condotta sulla base della presenza di un libro-mastro, recante annotazioni di cifre e di quantitativi di sostanza stupefacente).
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 3 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)