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Sez. 2, Sentenza n. 3159 del 17/03/1993 (Rv. 481445 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Attribuzioni (doveri e poteri) - Rappresentanza negoziale | Contratti conclusi dall'amministratore per la manutenzione ordinaria e la prestazione dei servizi comuni - Obbligatorietà per i condomini.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481445-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Amministratore - Attribuzioni (doveri e poteri) - Rappresentanza negoziale

Nei poteri attribuiti all'amministratore di condominio dall'art. 1130 cod. civ. rientra quello di stipulare contratti necessari per provvedere, nei limiti della spesa approvata dall'assemblea, tanto all'ordinaria manutenzione, quanto alla prestazione dei servizi comuni. Detti contratti sono, pertanto, vincolanti per tutti i condomini ai sensi dell'art. 1131 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)