Sez. 2, Sentenza n. 1084 del 02/04/1969 (Rv. 339600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - MANCANZA O INAPPLICABILITA DELLA REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - MANCANZA O INAPPLICABILITA DELLA REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - CRITERI.*
Nel caso di insussistenza o di inapplicabilita della regolamentazione collettiva, il giudice di merito ha l'Obbligo di valutare le prestazioni del lavoratore nella loro entita e durata - e, quindi, anche le prestazioni cosi dette straordinarie - ai fini della Determinazione dell'equa retribuzione, imponendo l'art.36 della Costituzione di tener conto anche della quantita del lavoro prestato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)