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Sez. 1, Sentenza n. 1537 del 10/03/1982 (Rv. 419355 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO - RISARCIMENTO DOVUTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - DANNI NON PATRIMONIALI - INCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419355-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO - RISARCIMENTO DOVUTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - DANNI NON PATRIMONIALI - INCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti, il diritto del danneggiato al risarcimento del danno non trova limitazioni nel caso in cui il risarcimento medesimo sia dovuto dal fondo di garanzia per le vittime della strada, e, per esso, dall'impresa all'uopo designata, a norma degli artt. 19-21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Pertanto, pure quando il sinistro sia causato da veicolo o natante non identificato, e se nel fatto siano configurabili gli estremi del reato di omicidio o lesioni colpose, il risarcimento dovuto dalla suddetta impresa deve comprendere anche i danni non patrimoniali. (Conf 4847/81, mass n 415562).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)