Sez. 3, Sentenza n. 2514 del 10/04/1986 (Rv. 445610 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - NATURA RISARCITORIA - AZIONE RELATIVA DEL DANNEGGIATO - RISTORO DEL DANNO PATRIMONIALE E DI QUELLO MORALE - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DEGLI ESTREMI DI REATO SIA PURE DI AUTORE RIMASTO IGNOTO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - NATURA RISARCITORIA - AZIONE RELATIVA DEL DANNEGGIATO - RISTORO DEL DANNO PATRIMONIALE E DI QUELLO MORALE - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DEGLI ESTREMI DI REATO SIA PURE DI AUTORE RIMASTO IGNOTO - POTERI DEL GIUDICE CIVILE.*
In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada ha natura risarcitoria - restando lo intervento di detto fondo correlato, al pari dell'obbligazione diretta dell'assicuratore verso il danneggiato, alla responsabilità altrui e la relativa Azione del danneggiato è proponibile per il ristoro tanto del danno patrimoniale che di quello morale, in ordine al quale è consentito al giudice civile accertare l'esistenza nel fatto degli estremi del reato, ancorché sia rimasto ignoto l'autore di esso. (V 569/83, mass n 425342; (V 2646/82, mass n 420517; (V 1537/82, mass n 419355; (V 4847/81, mass n 415562).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)