Sez. 1, Sentenza n. 3883 del 30/03/1992 (Rv. 476487 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Prova - Onere relativo - Ripartizione - Nullità del provvedimento opposto o del procedimento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Domanda originaria - Modificabilità - Limiti - Domande nuove - Proponibilità - Esclusione - Limiti.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione delineato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e strumentale, ancorché strutturato nelle forme di un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, di accertamento negativo della pretesa fatta valere dalla Pubblica Amministrazione con l'atto medesimo - l'autorità che svolge tale pretesa è onerata dalla prova dei fatti costitutivi della medesima e non può dedurre motivi e circostanze non denunciate o contestate nel procedimento amministrativo conclusosi con l'ordinanza apposta, e mentre da un lato il privato, abilitato a fornire la prova contraria, non può modificare l'originaria domanda di opposizione, se non nei limiti di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., né introdurre domanda nuova, su cui non vi sia stata accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, dall'altro lato, il giudice non può rilevare di ufficio profili di nullità del provvedimento o del procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)