Sez. 3, Sentenza n. 21250 del 29/09/2006 (Rv. 593598 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Commissione disciplinare del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro - Applicabilità del divieto di cui all'articolo 102 Costituzione - Conseguenze - Natura amministrativa e non giurisdizionale delle delibere - Impugnazione davanti ai Tribunali amministrativi regionali - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
La Commissione disciplinare del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro non è un organo giurisdizionale speciale istituito prima della Costituzione e quindi non è sottratto al divieto da essa posto con l'art. 102, comma secondo, di istituzione di giudici straordinari o speciali. Ne consegue che le relative delibere hanno natura amministrativa e non giurisdizionale e possono conseguentemente essere impugnate davanti al TAR, non con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)