Sez. U, Sentenza n. 11213 del 06/11/1998 (Rv. 520461 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Iscrizione all'albo - Provvedimenti del Consiglio direttivo provinciale dei medici chirurghi - Impugnazioni - Ricorso alla Commissione centrale degli esercenti delle professioni sanitarie - Esperibilità - Costituzionalità delle norme istitutive - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI
I provvedimenti del Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi in tema di iscrizione all'albo, nella disciplina delle professioni sanitarie di cui al D.L. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 sono impugnabili con ricorso non al giudice amministrativo, ma alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 5 del citato decreto), la quale è un organo giurisdizionale speciale istituito prima della Costituzione e quindi sottratto al divieto da essa posto con l'art. 102, comma secondo, di istituzione di giudici straordinari o speciali. Nè rileva che la detta Commissione non sia stata sottoposta a revisione ai sensi dell'art. VI delle disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale, nel termine ivi previsto, trattandosi di termine ordinatorio la cui scadenza non ha determinato l'illegittimità costituzionale degli organi che avrebbero dovuto essere revisionati.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 17 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)