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Sez. 6, Sentenza n. 1611 del 16/04/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 209321 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Ricusazione dei magistrati di un intero ufficio giudiziario - Ammissibilità - Esclusione - "Ratio": differenze con l'istituto della rimessione del processo - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209321-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI

L'istituto della ricusazione può essere utilizzato non nei confronti di un intero ufficio giudiziario ma nei confronti della persona di un determinato giudice, sempre che ricorra alcuno dei casi contemplati dall'art. 37 cod. proc. pen., essendo diversamente attivabile il diverso istituto della rimessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen.. È certamente ipotizzabile, anche se concretamente improbabile, che i magistrati di un intero ufficio giudiziario siano, in relazione a un medesimo procedimento, e per le stesse o diverse cause, ricusabili. Ma in tal caso deve essere allegata una specifica causa di ricusazione con riferimento a ciascun giudice. (Nella specie, è stata ritenuta inammissibile una dichiarazione di ricusazione con la quale una parte aveva accusato di parzialità tutti i giudici appartenenti a un tribunale, deducendo che i medesimi avevano adottato provvedimenti a lui sfavorevoli, senza nemmeno precisare chi dei giudici ricusati avesse effettivamente giudicato nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)