Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 03/04/1996 (Rv. 496772 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Sentenza di rigetto del ricorso per cassazione - Pendenza del termine per la revocazione - Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto, ex art. 391 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 67 della legge n. 353/90) - Finalità - Sentenza di rigetto della Cassazione su questione asserita pregiudiziale - Pendenza del ricorso per revocazione - Giudizio di cassazione collegato alla questione pregiudiziale - Sospensione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
L'art. 391 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 67 della legge n. 353 del 1990 ed in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993, ai sensi del primo comma dell'art. 62 della stessa legge) - a norma del quale la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto - ha lo scopo di porre un ostacolo a ricorsi meramente dilatori e strumentali, diretti ad impedire il formarsi del giudicato, costituendo, quindi, norma speciale e derogatoria dell'art. 324 cod. proc. civ., che regola autonomamente gli effetti della revocazione diretta contro la sentenza della Corte di cassazione. Ne consegue che, allorquando sia proposto un ricorso per revocazione di sentenza di rigetto della suprema Corte, l'avvenuta formazione della cosa giudicata formale fa venire meno i presupposti per una eventuale sospensione di altro giudizio di cassazione, rispetto al quale l'altra causa (ormai non più in corso) si asserisce essere pregiudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)