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Sez. U, Sentenza n. 8636 del 08/08/1991 (Rv. 473429 - 01)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Convertibilità | Causa decisa nel merito in primo grado - Riforma in appello con pronuncia di difetto di giurisdizione - Regolamento preventivo - Inammissibilità - Conversione dell'istanza di regolamento in ricorso ordinario - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473429-01

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Convertibilità

L'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, dopo che la causa sia stata decisa in primo grado con sentenza nel merito, ancorché riformata in grado d'appello con declaratoria di difetto di giurisdizione, non osta alla conversione di tale istanza in ricorso ordinario per Cassazione contro detta pronuncia di secondo grado, ai sensi dell'art. 360 n. 1 cod. proc. civ., sempre che concorrano i prescritti requisiti di forma e contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)