Sez. 2, Sentenza n. 3090 del 15/03/1993 (Rv. 481411 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - In genere | Condominio nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni - Immissioni moleste o dannose dal medesimo provocate nella proprietà di altri condomini - Disciplina ex art. 844 cod. civ. - Applicabilità - Criteri - Unità immobiliari con differenti destinazioni - Privilegio delle esigenze connesse all'abitazione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Immissioni - In genere
La disposizione dell'art. 844 cod. civ., è applicabile anche negli edifici in condominio nell'ipotesi in cui un condomino nel godimento della propria unità immobiliare o della parti comuni dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini. Nell'applicazione della norma deve aversi riguardo, peraltro, per desumerne il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari. In particolare, nel caso in cui il fabbricato non adempia ad una funzione uniforme e le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione ed ad esercizio commerciale, il criterio dell'utilità sociale, cui è informato l'art. 844 cit. impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali (v. Cost. art. 14, 31, 47) le esigenze personali di vita connesse all'abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività commerciali (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale aveva ordinato la rimozione dal muro perimetrale comune di una canna fumaria collocata nella parte terminale a breve distanza dalle finestre di alcuni condomini, destinata a smaltire le esalazioni di fumo, calore e gli odori prodotti dal forno di un esercizio commerciale ubicato nel fabbricato condominiale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)