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Sez. 1, Sentenza n. 6701 del 02/06/1992 (Rv. 477507 - 01)

Associazione in partecipazione - Diritti dei contraenti - In genere | Contratto di associazione in partecipazione - Risoluzione per inadempimento - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477507-01

Associazione in partecipazione - Diritti dei contraenti - In genere

L'inerzia totale o comunque il mancato perseguimento da parte dei fini cui è preordinata l'attività di gestione dell'impresa o dell'affare costituente oggetto del contratto sinallagmatico di associazione in partecipazione può legittimare l'azione di risoluzione per inadempimento secondo le regole di cui agli artt. 1453 1454 cod. civ., anche nel caso in cui il contratto medesimo non preveda particolari controlli dell'associato o termini per l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla controparte, qualora - secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice del merito - il suddetto comportamento omissivo si protragga oltre ogni ragionevole tolleranza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)