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Sez. 2, Sentenza n. 537 del 06/02/1978 (Rv. 389845 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - TERMINE - INTERRUZIONE DOVUTA ALLA PROPOSIZIONE DI ACTIO NEGATORIA DELLA SERVITU MEDESIMA - NULLITA DEL RELATIVO GIUDIZIO - CONSEGUENZE - EFFETTO INTERRUTTIVO - PROTRAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389845-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - TERMINE - INTERRUZIONE DOVUTA ALLA PROPOSIZIONE DI ACTIO NEGATORIA DELLA SERVITU MEDESIMA - NULLITA DEL RELATIVO GIUDIZIO - CONSEGUENZE - EFFETTO INTERRUTTIVO - PROTRAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il termine per usucapire una servitu viene interrotto, ai sensi degli artt 1165 e 2943 primo comma cod civ, dalla proposizione di actio negatoria della servitu medesima. L'eventuale nullita del giudizio introdotto con tale domanda (nella specie, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario), mentre osta al protrarsi dell'effetto interruttivo a norma dell'art 2945 cod civ, non incide sull'efficacia istantanea dell'interruzione stessa. (V 746/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)