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Sez. 2, Sentenza n. 4906 del 15/05/1998 (Rv. 515485 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Estinzione del processo - Effetto interruttivo della prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515485-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

Per il disposto dell'art. 2945 cod. civ. applicabile anche in tema di usucapione giusta il richiamo fatto dall'art. 1165 cod. civ., in caso di estinzione del processo resta fermo l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dagli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 e, quindi, dalla notificazione dell'atto di citazione o di una domanda proposta nel corso di un giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)