Sez. L - , Ordinanza n. 21934 del 11/07/2022 (Rv. 665211 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Mobilità del personale nell'ambito degli enti pubblici - Trattamento di fine rapporto - Disciplina dell'ente di destinazione - Applicabilità - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di mobilità dei dipendenti tra enti pubblici, l'art. 6, comma 4, della l. n. 554 del 1988, nel disporre che per il computo del trattamento di fine rapporto deve considerarsi la complessiva anzianità utile facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento, enuncia implicitamente la regola dell'applicabilità, all'intero rapporto, della
disciplina dell'ente di destinazione, poiché solo in tal modo è ipotizzabile un'eccedenza quanto al trattamento calcolato, al momento del trasferimento, sulla base dell'anzianità determinata secondo l'ordinamento preesistente.
Legge 29/12/1988 num. 554 art. 6 com. 4, DPR 22/03/1993 num. 104 art. 12, DPR 22/03/1993 num. 104 art. 13, DPR 22/03/1993 num. 104 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)