Sez. L, Ordinanza n. 24076 del 27/07/2026 (Rv. 679583-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Impiego pubblico privatizzato - Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Trasferimento del lavoratore - Cessazione del rapporto di lavoro - Insussistenza - Trattamento di fine rapporto - Esigibilità nei confronti dell'ente di provenienza o in sede concorsuale - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
La procedura di mobilità tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non integra una cessazione del rapporto di lavoro ma va ricondotta alla fattispecie della
cessione del contratto, ex art. 1406 c.c., determinando una mera modificazione soggettiva del rapporto e la sua prosecuzione senza soluzione di continuità, sicché il trattamento di fine rapporto maturato presso l'ente di provenienza non diviene esigibile, e la relativa pretesa non può essere fatta valere né nei confronti dell'ente cedente, né, a fortiori, in sede concorsuale in caso di sua insolvenza.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406, Legge 29/12/1988 num. 554 art. 6 com. 4, DPR 28/04/1993 num. 104 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)