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Sez. L, Sentenza n. 1998 del 21/03/1983 (Rv. 426844 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPRENDITORE - MANDATARIO EX LEGGE DELLA CASSA - CONFIGURABILITÀ - FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE MEDESIMO - RISOLUZIONE DEL MANDATO - SOSTITUZIONE DEL CURATORE AL FALLITO NELL'ESECUZIONE DEL MANDATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426844-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - IMPRENDITORE - MANDATARIO EX LEGGE DELLA CASSA - CONFIGURABILITÀ - FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE MEDESIMO - RISOLUZIONE DEL MANDATO - SOSTITUZIONE DEL CURATORE AL FALLITO NELL'ESECUZIONE DEL MANDATO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il diritto alle prestazioni della cassa integrazione guadagni ha natura previdenziale, anche se sorge per iniziativa del datore di lavoro e con la sua imprescindibile collaborazione ovvero da vicende o fatti che incidono sull'andamento dell'azienda, ed ha come controparte obbligata l'ente previdenziale, anche se il datore di lavoro assume la veste di mandatario ex lege nell'erogazione delle prestazioni stesse, le quali sono da lui anticipate. Pertanto, ove sopravvenga il fallimento del datore di lavoro nei cui confronti sia stato reso il provvedimento di autorizzazione all'integrazione salariale, il mandato suddetto si estingue ai sensi dell'art. 78 della legge fallimentare con la conseguenza che i lavoratori non hanno titolo a pretendere l'integrazione stessa dal fallimento, non trasferendosi sul curatore la posizione giuridica del datore di lavoro gravato da tale mandato, e che i crediti di quest'ultimo relativi ad anticipazioni già compiute anteriormente al fallimento sono acquisiti come parte attiva alla massa e rimborsabili con le modalità e nel termine di cui allo art. 9 del d.l.lt. N. 788 del 1945. (V 3578/82, mass n 421542; (V 6249/79, mass n 398530).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 9, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)