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Sez. L, Sentenza n. 2179 del 12/04/1979 (Rv. 398530 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - A SCACCHIERA - INTERRUZIONE DELLE ATTIVITA DELLE LINEE SUCCESSIVE DI PRODUZIONE - FATTO ECCEZIONALE, SOPRAVVENUTO ED IMPREVEDIBILE - CONFIGURABILITA - RESPONSABILITA OGGETTIVA O MORA ACCIPIENDI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIFIUTO DELLA MERA DISPONIBILITA DELL'OPERA DEI NON SCIOPERANTI E INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI FAR LAVORARE I DIPENDENTI E DI CORRISPONDERE LORO LA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398530-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - A SCACCHIERA - INTERRUZIONE DELLE ATTIVITA DELLE LINEE SUCCESSIVE DI PRODUZIONE - FATTO ECCEZIONALE, SOPRAVVENUTO ED IMPREVEDIBILE - CONFIGURABILITA - RESPONSABILITA OGGETTIVA O MORA ACCIPIENDI DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIFIUTO DELLA MERA DISPONIBILITA DELL'OPERA DEI NON SCIOPERANTI E INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI FAR LAVORARE I DIPENDENTI E DI CORRISPONDERE LORO LA RETRIBUZIONE - LEGITTIMITA.*

Quando l'interruzione del lavoro, per sciopero cosiddetto "a scacchiera", cioe in una linea di produzione che costituisca una lavorazione antecedente ad altre che operano successivamente sul medesimo materiale, comporta, per il relativo prolungarsi, la interruzione delle attivita anche delle linee successive, tale interruzione crea un fatto eccezionale, sopravvenuto ed imprevedibile - dal momento che la preparazione di scorte per dette linee successive non puo mai raggiungere livelli tali da potere escludere qualunque apporto della linea impiegata in precedenza - e costituisce per il datore di lavoro impossibilita di adempimento dell'obbligazione di continuare la produzione e di impiegare l'attivita, non piu utile, proficua e redditizia dei lavoratori delle linee non interessate allo sciopero. Tale situazione obiettiva non comporta alcuna responsabilita oggettiva del datore di lavoro e neppure una sua mora accipiendi, bensi una causa di forza maggiore alla utilizzazione dell'attivita dei non scioperanti, cosi che per le linee di produzione non operanti, sussiste il diritto dell'imprenditore di rifiutare la mera disponibilita della loro opera nonche il diritto di non adempiere alle proprie corrispettive obbligazioni di fare lavorare i dipendenti, impossibilitati ad eseguire il loro normale lavoro, e di corrispondere loro la retribuzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)