Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 07/07/1988 Ud. (dep. 08/02/1989) Rv. 180400 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI.*
Per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si richiede che la riparazione del danno, tanto nella Forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria. La detta circostanza, pertanto, non può trovare applicazione in tema di furto, allorché la cosa sottratta sia stata restituita per effetto dell'intervento della forza pubblica ed indipendentemente dalla volontà del colpevole, e cioè senza la sua partecipazione, a nulla rilevando che il medesimo abbia risarcito, successivamente, gli eventuali danni residui.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)