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Sez. 2, Sentenza n. 1789 del 07/07/1988 Ud. (dep. 08/02/1989) Rv. 180400 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180400-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI.*

Per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si richiede che la riparazione del danno, tanto nella Forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria. La detta circostanza, pertanto, non può trovare applicazione in tema di furto, allorché la cosa sottratta sia stata restituita per effetto dell'intervento della forza pubblica ed indipendentemente dalla volontà del colpevole, e cioè senza la sua partecipazione, a nulla rilevando che il medesimo abbia risarcito, successivamente, gli eventuali danni residui.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)